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marco recchiuti

  • Organizzazione e gestione del sistema trapianti
     
    Data: 1/12/04
    Il Coordinatore Locale del Prelievo


    Il Coordinatore Locale del Prelievo (CLP) è la figura chiave della prima area. Il CLP non solo deve essere adeguatamente selezionato e preparato, ma deve anche essere dotato di poteri definiti e di un budget dedicato allo svolgimento dei suoi compiti, che sono:

    -         l'identificazione di tutti i potenziali donatori,

    -         l'individuazione delle cause che sono di ostacolo al reperimento,

    -         l'attivazione delle procedure di prelievo,

    -         la gestione della comunicazione con la famiglia,

    -         la realizzazione di programmi di formazione del personale, che devono essere reiterati e sono cruciali per il successo del programma.

     

    Purtroppo, la legge 1 aprile 1999 N. 91 non ha recepito appieno queste indicazioni e, di fatto, quella del CLP è rimasta soltanto un'attribuzione, non dotata né di poteri, né di strumenti economici adeguati. Se consideriamo le misure intraprese dalle singole Regioni, vediamo a controprova come alcune realtà considerando l'importanza di questo punto, siano riuscite ad incidere profondamente nei difetti del sistema, ottenendo risultati lusinghieri.

     

    È auspicabile che questi esempi vengano fatti propri anche da altre Regioni, in modo da ottimizzare l'attività. Anche sul piano dell'organizzazione del trapianto, la suddetta legge sembra carente: i ruoli del Centro Nazionale, dei Centri di Coordinamento Regionali ed Interregionali sono mal disegnati e non tengono conto dell'esperienza maturata dalle Organizzazioni esistenti.

     

    Il rischio è quello che si realizzi, attraverso un sistema di assegnazione centralizzata degli organi, che non prevede alcuna priorità per l'ospedale che ha procurato il donatore, un trasferimento di organi dalle Regioni più attive verso quelle meno attive, con l'effetto finale di disincentivare sia le prime, sia le ultime al reperimento.

     

     

    Profilo operativo del Coordinamento Locale

     

    Fermo restando il principio dell'autonomia organizzativa di ogni Azienda Sanitaria, la complessità delle funzioni fa pensare che, per favorire la razionalizzazione del sistema, si possa avere anche un coordinamento di area per permettere a più aziende e/o ospedali di utilizzare un unico servizio.

     

    Di seguito si riportano alcuni elementi utili per un sistema di coordinamento:

    a. l'organizzazione dei Coordinamenti Aziendali garantisce la massima copertura dei bisogni di procurement, in ordine alle potenzialità aziendali, secondo criteri di ragionevole flessibilità.

     

    b. presso ogni Azienda Sanitaria, sede di attività di Neurochirurgia e/o di Trapianto, dovrebbe essere costituita una struttura di coordinamento permanente nella quale, accanto alla professionalità del medico si affianchi la professionalità infermieristica, che sia in grado di garantire un costante monitoraggio dei potenziali donatori nelle terapie intensive ed una organizzazione quotidiana delle attività di procurement dei tessuti. Si tratta insomma di costituire un piccolo gruppo di lavoro che dedichi il proprio tempo alla realizzazione di una specifica progettualità aziendale sul procurement. Per questo si può prevedere l'attribuzione di risorse finalizzate. Le risorse economiche dovrebbero essere investite sulla base delle potenzialità in termini di donazione di organi e tessuti.

     

    c. I centri di coordinamento, per la complessità delle funzioni da svolgere, possono anche prevedere l'utilizzo di risorse di natura infermieristica per integrare l'azione del Coordinatore Locale.

    d. non si consiglia la costituzione di veri e propri uffici di coordinamento con personale dedicato a tempo pieno nelle Aziende Sanitarie di medie o piccole dimensioni, in cui non siano presenti le attività specialistiche. di cui al comma b.

     

    In queste aziende e in quelle più piccole appare prioritario garantire al Coordinamento Locale la possibilità di utilizzare le risorse a disposizione, finalizzandole alla realizzazione di programmi di procurement di organi e tessuti. Ogni singola Azienda, in caso di risultati positivi, valuterà le forme di incentivazione, anche attraverso progetti finalizzati, da utilizzare per valorizzare l'azione svolta dal personale.

     

     

    Profilo professionale del Coordinatore Locale e dei suoi collaboratori

     

    Il comma 1 dell'art. 11 della legge 91/99 non prevede in dettaglio neanche il profilo professionale del Coordinatore del Centro Regionale, limitandosi a descriverne i presupposti curriculari (esperienza nel settore dei trapianti), e la durata della nomina (5 anni, rinnovabili). La complessità delle funzioni previste e la durata dell'incarico sono assimilabili a quelle che configurano la dirigenza di struttura complessa, considerato anche che il Coordinatore del Centro Regionale opera in un'area che quasi sempre lo porta ad assumere decisioni riguardanti numerose strutture complesse.

     

    Quindi, come già per il Coordinatore del Centro Regionale, la legge 91/99, al suo articolo 12, non individua specifici titoli di studio per i Coordinatori e per i loro collaboratori, limitandosi, al comma 1, a specificare che il Coordinatore locale debba essere scelto tra i medici dell'azienda che abbiano maturato esperienza nel settore dei trapianti, e, al comma 3, come i Coordinatori locali possano avvalersi di collaboratori scelti tra il personale sanitario ed amministrativo.

     

    Appare chiaro che la carenza di uno sviluppo di carriera specifica pone problemi per la copertura dei ruoli di Coordinatore Locale per cui è possibile ipotizzare, ferma restando l'imprescindibilità della competenza tecnica, che dovrebbe essere certificata, ad una figura di Coordinatore Locale a tempo parziale, coadiuvato da collaboratori a tempo pieno, appartenenti ad altri profili professionali.

     

    Il Coordinatore Locale per i Trapianti è individuato dal Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria, previa valutazione delle competenze tecniche da parte del Coordinatore del Centro Regionale, mediante apposito atto formale.






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